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Assistenza farmaceutica
Assistenza farmaceutica

L'assistenza farmaceutica è assicurata a tutti i cittadini, indistintamente considerati, mediante le farmacie aperte al pubblico sia private che comunali.
Le farmacie private e comunali erogano l'assistenza farmaceutica statale,di cui al Prontuario terapeutico nazionale , per conto delle Aziende sanitarie locali del territorio regionale dispensando , su presentazione di ricetta medica , compilata dal medico curante ,specialità medicinali ,preparati galenici , prodotti dietetici , presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari nei limiti previsti dai livelli di assistenza.
Tutti i medicinali , sia essi specialità o galenici industriali , sono stati ricompresi in due classi con regimi differenti da un punto di vista di assistenza pubblica:
classe A : farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, concedibili dal SSN.
classe C : farmaci che non rientrano nella classe A, non concedibili dal SSN per i quali il cittadino paga l'intero costo, ad eccezione dei titolari di pensione di guerra vitalizia (dalla 1^ alla 8^ categoria) che non devono corrispondere alcuna quota (legge 203/2000).
Esiste , inoltre , un numero di farmaci , elencati come gruppo H , che per motivi di salute pubblica (impiego esclusivo in ambiente ospedaliero) non sono dispensabili in farmacia al paziente . Sono farmaci che per caratteristiche farmacologiche , o per innovatività o per altri motivi di tutela della salute non potrebbero essere utilizzati in situazioni di sicurezza al di fuori delle strutture ospedaliere. Inoltre , per alcuni farmaci , sono previste delle "note" che limitano la prescrivibilità , in regime assistenziale , a determinate patologie. Alcune "note" oltre a limitare le patologie assistibili , prevedono anche la tenuta del "Registro ASL" , che permette alla ASL di attuare un sistema di sorveglianza epidemiologica sulle patologie considerate.
La nostra farmacia è dotata di un sistema informatico, aggiornato quotidianamente, che in tempo reale permette di avere tutte le informazioni riguardanti l'accesso al farmaco ed il suo corretto utilizzo: classificazione del S.S.N., prezzo, disponibilità nel ciclo distributivo, farmaci analoghi, effetti collaterali, compatibilità ed interazione con altri farmaci etc. Tutte queste informazioni possono essere richieste gratuitamente direttamente in farmacia o telefonicamente: professionisti qualificati saranno a disposizione dell'utenza per fornire le risposte appropriate caso per caso.
telefono 0773.696565 fax 0773.696161
FARMACOVIGILANZA
La Farmacia si impegna a collaborare con i medici di base al fine di realizzare la Farmaco vigilanza secondo quanto previsto dal S.S.N., in conformità con la vigente convenzione.
La Farmacia , inoltre, si fa carico del rilevamento di effetti collaterali relativamente ai Farmaci senza obbligo di prescrizione (S.O.P.) e da banco (O.T.C.) e ai prodotti cosmetici; in questo caso sarà realizzata una scheda gestita totalmente in Farmacia, salvo informare il medico una volta pervenuta la segnalazione che andrà comunque trasmessa all'ufficio farmaceutico dell'Asl competente. Si rende inoltre disponibile ad effettuare monitoraggi delle patologie invalidanti quali: ipertensione, diabete, neoplasie o altro, in collaborazione con i Distretti di Base o altri sanitari operanti nel territorio.
Detrazioni IRPEF per dispositivi mediciSi informa che l'Agenzia delle entrate ha recentemente diramato la circolare n. 20/e del 13.05.2011, avente ad oggetto “Irpef. Risposte a quesiti”. Tra gli argomenti trattati nella si evidenzia il punto 5.16, riguardante le modalità di detrazione fiscale dei dispositivi medici. |
Esenzione per reddito Regione Lazio
Decreto Attuativo Regionale Esenzione Reddito
Le categorie sociali a basso reddito sono rappresentate da:
Per avere l’esenzione ticket per reddito è possibile scegliere tra:
La Asl provvede alla regolarità delle prescrizioni e al controllo delle dichiarazioni di esenzione, eventualmente punibili dal codice penale.
Validità delle ricette straniere in Italia( fonte : FEDERFARMA ) VALIDITA` RICETTE STRANIERE La Commissione UE ha presentato un progetto di direttiva relativa ai diritti dei pazienti all`assistenza sanitaria transfrontaliera. La versione che si cercherà di far approvare nel corso del prossimo anno prevede un reciproco riconoscimento delle ricette all`interno dell`UE, grazie all`adozione di un modello di ricetta europea (anche in modalità elettronica) da utilizzare per i pazienti che si recano all`estero. Ecco alcune linee guida per i farmacisti che si dovessero trovare in situazioni di dubbio in questa fase che precede l`approvazione della Direttiva Europea. Tali linee guida, pur in assenza di specifiche norme positive, rappresentano comunque il diritto in vigore in tutti gli Stati UE, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Giustizia e dall`interpretazione autentica data dalla Commissione europea. LEGITTIMITA` DELLA SPEDIZIONE DI RICETTE PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI In Italia la spedizione è legittima per le ricette che provengono dagli altri 26 Paesi dell`Unione Europea e dai Paesi della cosiddetta Area Economica Europea - EEA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). La Svizzera, che ormai non fa più parte della c.d. EEA ma regola da tempo i suoi rapporti con l`UE attraverso specifici accordi bilaterali, ha firmato uno specifico accordo con l`UE sul reciproco riconoscimento del titolo di medico (oltre a quello di farmacista), che garantisce la validità di una ricetta svizzera sul territorio italiano. Tuttavia, la legittimità di una ricetta compilata da un medico dell`UE non significa che qualsiasi tipo di ricetta sia spedibile : il farmacista non è obbligato a spedire il farmaco se nutre ragionevoli dubbi sull`autenticità della prescrizione, o ad esempio, se ha difficoltà di comprensione linguistica di quanto prescritto, (ad esempio da un medico di lingua bulgara o finlandese), o se si tratta di una ricetta con prescrizioni sospette di farmaci anabolizzanti. Non vi è nessun obbligo di traduzione della ricetta in italiano. VALIDITA` DI UNA RICETTA COMUNITARIA IN TUTTI I PAESI EUROPEI: LIMITI La validità di una ricetta comunitaria in tutti i Paesi dell`Unione trova dei limiti nel caso in cui i medicinali prescritti abbiano l`obbligo, in Italia, di seguire le condizioni e i requisiti che regolano l`emissione di ricette di tipo speciale e limitativa. In questo caso il farmacista non ha alcun obbligo di spedire la ricetta, anzi è assolutamente consigliabile di astenersi dalla spedizione. LEGITTIMITA` DI SPEDIZIONE ALL`ESTERO DI FARMACI RICHIESTI DA UN MEDICO O UNA STRUTTURA OSPEDALIERA NON ITALIANI In Italia non è consentito al farmacista italiano di intraprendere un vero e proprio commercio, organizzato o meno, di esportazione di farmaci etici verso Paesi dell`Unione europea, attività che non rientra tra le competenze e le attività professionali del farmacista. Resta in realtà il dubbio se sia legittimo per una farmacia italiana inviare una tantum farmaci all`estero regolarmente prescritti, nel caso in cui tale richiesta sia motivata da una carenza di quello specifico principio attivo nel Paese del prescrittore. Ad esempio, il nostro Paese ha normato tale casistica prevedendo una serie di condizioni e requisiti per inoltrare richiesta di acquisto ad una farmacia non italiana di medicinali non autorizzati al commercio nel nostro Paese, ma la legislazione italiana non fa alcun cenno rispetto alla possibilità di poter inviare farmaci all`estero accompagnati da tale legittima richiesta. Secondo le autorità doganali sembrerebbe che tale possibilità non sia, ad esempio, preclusa per un italiano che lavora all`estero e che richiede l`invio dall`Italia di alcuni farmaci regolarmente prescritti dal proprio medico, pur se il pacco contenente i farmaci deve includere al proprio interno una dichiarazione del medico curante attestante il motivo per il quale tali farmaci vengono inviati all`estero. Ci sembra di poter dire che, per analogia, un`uguale procedura potrebbe essere usata anche nel caso di invio una tantum di farmaci all`estero, specificando, tramite dichiarazione scritta, che la richiesta avviene solo in quanto nel Paese di ricevimento tale farmaco non è disponibile sul mercato. Resta comunque il fatto che, per nessuna ragione, è possibile spedire stupefacenti o qualsiasi altro farmaco che necessiti in Italia di ricetta speciale o limitativa. Infine, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, la ricetta deve essere sempre presentata in originale. INVIO ALL`ESTERO DI FARMACI CHE NON RICHIEDONO RICETTA MEDICA In totale assenza di disposizioni nazionali a riguardo, la disciplina è interamente regolata dalla Sentenza DocMorris della Corte di Giustizia UE (C-322/01 dell`11 Dicembre 2003). Secondo quanto disposto da tale sentenza le farmacie possono vendere via Internet o per corrispondenza, farmaci senza obbligo di prescrizione medica in qualsiasi altro Paese dell`UE, ma con la sostanziale limitazione che il farmaco oggetto di vendita deve avere l`AIC del Paese di destinazione. In altre parole è inibito ad una farmacia italiana inviare ad un paziente tedesco un farmaco con AIC italiana, poiché il mercato comunitario dei farmaci non gode di un Autorizzazione Europea al Commercio (sebbene paradossalmente le registrazioni per i nuovi farmaci vengano ormai fatte quasi tutte a Londra all`EMEA) ed i mercati sono ancora tutti rigidamente compartimentati dalle Autorizzazioni nazionali all`immissione in commercio. |
Scontrino parlanteDetrazione/deduzione fiscale acquisto medicinali ( Risoluzione n 10-E del 17 fabbraio 2010 dall'Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini della detrazione/deduzione fiscale, non è più necessaria la conservazione della ricetta rilasciata dal medico, anche in caso di pagamento del ticket, essendo sufficiente lo scontrino parlante. Inoltre è stato precisato che la natura di medicinale dei beni può essere attestata anche mediante abbreviazioni, sigle e/o acronimi e, in caso di acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica o da banco, con le indicazioni SOP e OTC. l'Agenzia delle Entrate, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti, fornisce utili indicazioni operative in materia di documentazione idonea a certificare correttamente le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali. L'Agenzia ribadisce preliminarmente che il diritto a beneficiare, a seconda dei casi, della deduzione o della detrazione d'imposta per l'acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l'indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, nonché del codice fiscale del destinatario. Indicazione della qualità del prodotto acquistato L'Agenzia rammenta che con la circolare n. 40 del 2009 ha precisato che sullo scontrino fiscale deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco. Indicazione della natura del prodotto acquistato Per l'Agenzia è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale". In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF deduzione/detrazione), a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci. Pertanto: l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura "omeopatico" in luogo delle diciture "farmaco" o di "medicinale";l'indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura "ticket" (che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal SSN) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco);con riguardo alle preparazioni galeniche, per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenicale abbreviazioni "med." o "f.co." equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco. Decadenza dell'obbligo di conservazione della ricetta medica
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
( fonte Federfarma ) Farmaci senza ricetta in caso di emergenza (DM 31.03.2008)In caso di necessità e urgenza il farmacista può consegnare al cliente un medicinale prescrivibile anche in assenza di ricetta. La norma è contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 31.3.2008 che, in attuazione del Decreto legislativo 274/2007, ha individuato le condizioni e stabilito le disposizioni che regolano tale possibilità. Il farmacista, può consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale assoggettato a prescrizione medica ripetibile o non ripetibile, in presenza di una delle seguenti condizioni:
Per ciascuna delle suddette condizioni è previsto che debbano risultare elementi che ne confermino la sussistenza. In particolare è previsto quanto segue. |